ROTTAMAZIONE QUINQUIES DEGLI ENTI TERRITORIALI

22 ottobre 2026

Al via le domande dal 15 ottobre 2026


L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso operativo sul proprio sito internet il servizio che consente di individuare i debiti che possono essere rottamati e le modalità per presentare la domanda di adesione alla Rottamazione-quinquies delle cartelle.

Dal 15 ottobre 2026 è possibile richiedere online il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi definibili e l’importo delle somme dovute. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica entro il 15 dicembre 2026.

La misura riguarda i contribuenti con debiti tributari e non tributari affidati all’agente della riscossione dalle Regioni e dagli enti locali (bollo auto, IMU, TARI e multe stradali) dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con esclusione dei debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Sono esclusi i tributi locali gestiti direttamente dagli enti o affidati a concessionari privati, per i quali possono essere previste autonome definizioni agevolate.

Modalità di presentazione - Il prospetto informativo può essere richiesto nell’area riservata, accedendo con SPID, CIE o CNS nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)”. Entro le successive 12 ore il sistema invia una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni o nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies enti territoriali)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, valutata la correttezza della documentazione presentata, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.

La definizione agevolata consente di versare il solo debito residuo a titolo di capitale, oltre alle eventuali spese per le procedure esecutive e ai diritti di notifica. Non sono invece dovuti gli interessi e le sanzioni inclusi nei carichi, gli interessi di mora e l’aggio. Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada sono esclusi gli interessi, comprese le cosiddette maggiorazioni, e l’aggio.


Per eventuali chiarimenti o per la presentazione della domanda è possibile rivolgersi al nostro studio.